operatori professionali oro facciamo chiarezza

pedone oroOperatori professionali nel settore oro, chi sono veramente.

Troppo spesso sentiamo parlare degli operatori professionali nel settore dell’oro.
Ma chi sono veramente queste figure professionali ma soprattutto, ci possiamo fidare?
Innanzitutto, cominciamo col dire che ogni transazione di compravendita che effettuano questi professionisti è assolutamente legale poiché regolamentata dall’ ‘articolo 1, comma 1, della Legge numero sette del gennaio del 2000.’
La trasparenza è evidente visto che ogni operatore deve essere necessariamente iscritto in un apposito albo presso la Banca d’Italia e tale importante documento è consultabile anche in rete.
Dopo l’iscrizione, l’operatore può esercitare il suo lavoro e trattare l’oro da investimento ossia lingotti, placchette o monete.
Sia amministratori che collaboratori della società, devono possedere requisiti di onorabilità per poter accedere alla professione.
Nel momento stesso in cui il commercio ha inizio, la società deve tempestivamente comunicarlo alla Banca d’Italia a cui fa capo.
La legge in materia è molto articolata e severa e prevede sanzioni pecuniarie di un certo rilievo per coloro che agiscono senza seguire le regolamentazioni vigenti in materia.
Inoltre, la legge prevede che gli operatori professionali possano intraprendere anche altre attività non inerenti al settore oro.

Come si diventa operatore professionali in oro.

Per essere un operatore professionale in oro bisogna essere iscritti all’abo professionale.
L’iscrizione si può effettuare anche via web infatti, la Banca d’Italia mette a disposizione degli utenti dei moduli che debbono essere compilati, firmati dal legale dell’azienda nascente e dal Presidente della società ed infine inoltrati.
Il richiedente dovrà allegare al modulo anche una copia di un valido documento di identità.
La Banca d’Italia si riserva di chiedere ulteriori documenti per accertare che il richiedente sia una persona di tutto rispetto.
Inoltre, il capitale sociale minimo versato per intraprendere questa nuova attività non deve essere inferiore ai 120mila euro.
In passato ci sono state diverse discrepanze sugli operatori professionali dei negozi compro oro e su quelli che esercitano nel Banco metalli.
La legge ha provveduto a fare chiarezza con un avviso in cui veniva specificata la netta differenza tra le due figure.
L’operatore che esercita nel settore dei Compro oro può acquistare dai privati gioielli dismessi e rottami d’oro per poi rivenderli.
L’operatore professionale del Banco metalli invece, ha il compito di acquisire rottami e gioielli preziosi da altre società quali oreficerie, gioiellerie o dagli stessi compro oro per fonderli o affinarli.
I Banco metalli non possono commerciare gioielli d’oro al dettaglio.
Tuttavia, il Banco metalli è l’unico Istituto che alla pari della Banca d’Italia, può vendere oro da investimento cioè i lingotti, le monete o le placchette.
L’avviso di legge per sottolineare questa enorme differenza è stato un vero e proprio toccasana per i professionisti del Banco metalli che erano penalizzati dalle iscrizioni improprie all’albo.
Basti pensare che secondo un questionario di indagine finanziaria, gli operatori professionali che effettivamente esercitano la professione sono una quantità minoritaria rispetto a quelli iscritti.
La precedente scarsa chiarezza normativa e l’errata interpretazione delle leggi in materia confondeva le categorie tanto da far iscrivere all’albo, anche persone che non avevano l’obbligo di farlo.

Chi commercia oro da gioielleria non è tenuto a comunicare l’avvio dell’attività.

Gli esercenti nel settore oro che limitano la propria attività alla compravendita di gioielli usati e rottami d’oro, non sono tenuti a comunicare l’inizio della propria attività.
Essi però, devono agire allo stesso modo degli altri commercianti ossia con l’iscrizione alla camera di commercio.
Questi soggetti possono acquistare monili preziosi e rivenderli al dettaglio ma non possono fondere gli elementi autonomamente.
Tuttavia, possono eseguire questa operazione per conto di un cliente che decide di far fondere il proprio oro per trasformarlo in placchette o lingottini.
L’operazione può essere tranquillamente affidata dai compro oro, agli operatori professionali del Banco metalli.
La Banca d’Italia non esercita alcuna attività di controllo o vigilanza sugli esercenti dei negozi di compro che però, vengono controllati dalle questure cittadine.
Le norme antiriciclaggio sono piuttosto severe e prevedono sanzioni dure per chi non osserva le regole.
Ogni esercente di compro oro deve essere titolare di una licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dalla Questura dove è ubicato l’esercizio così come recita la legge agli ‘art. 126 e 127 TULPS.’
Questo importante documento viene rilasciato previo controllo dell’onorabilità della persona e dopo un sopralluogo nel negozio al fine di accertare se sono state osservate le norme di sicurezza come il posizionamento di antifurti, di casseforti e vetri antitaccheggio.
Gli operatori dei compro oro sono tenuti a compilare tutte le modalità delle transazioni su un registro delle operazioni dove elencheranno i dati del cliente ed il tipo di compravendita.
Inoltre, l’esercente ha l’obbligo di mantenere l’oro acquistato per 10 giorni in fermo cautelativo.
Il registro verrà periodicamente controllato dagli organi predisposti per verificare se ci sono irregolarità.
Anche se gli operatori dei compro oro non possono essere classificati ‘professionali’ sono dei commercianti seri ed affidabili proprio perché i controlli si sono intensificati visto che in passato si sono verificate situazioni significative di attività illecite.